Il dolore neuropatico post-traumatico e le nuove Tabelle Uniche Nazionali: patologia autonoma o componente del danno biologico?

La recente pubblicazione delle Tabelle Uniche Nazionali (TUN) per la liquidazione del danno biologico da lesioni di non lieve entità — introdotte con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — rappresenta un momento di svolta per la medicina legale e per il diritto del risarcimento del danno alla persona.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di assicurare uniformità e prevedibilità nella liquidazione del danno non patrimoniale, riducendo le disparità territoriali che per anni hanno caratterizzato la prassi giudiziaria.

Tuttavia, l’introduzione delle TUN solleva una questione ancora aperta: vi è ancora spazio per il riconoscimento di nuove tipologie di danno?

Il caso del dolore neuropatico post-traumatico (DNPT) costituisce un banco di prova particolarmente interessante, poiché rappresenta una condizione clinica oggi ben definita sul piano medico, ma ancora priva di autonoma codificazione giuridica e tabellare.

Il dolore neuropatico post-traumatico: un’entità clinica autonoma

Dal punto di vista medico, il dolore neuropatico post-traumatico è una patologia a sé stante, distinta dal dolore nocicettivo tradizionale.

Deriva da una lesione o da una disfunzione del sistema nervoso somatosensoriale e si caratterizza per la persistenza del dolore anche dopo la guarigione dei tessuti periferici.

Le caratteristiche tipiche includono:

  • dolore urente, trafittivo o elettrico;
  • iperalgesia e allodinia;
  • disturbi sensitivi associati (parestesie, disestesie);
  • alterazioni del sonno, dell’umore e della capacità lavorativa.

La diagnosi può essere supportata da strumenti oggettivi (test DN4, LANSS, PainDETECT, QST, EMG, RMN funzionale) e ha ormai piena dignità clinica secondo le linee guida internazionali (IASP, EFNS).

Non si tratta quindi di un mero “sintomo doloroso”, bensì di una condizione patologica cronica autonoma, con rilevante impatto funzionale e relazionale.

L’inquadramento giuridico nelle nuove Tabelle Uniche Nazionali

Le TUN disciplinano la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo derivante da lesioni di non lieve entità, applicando un sistema a punto variabile che tiene conto dell’età, della percentuale di invalidità e della sofferenza morale in tre fasce (minima, media, massima).

Tuttavia, il dolore neuropatico post-traumatico non compare tra le voci specifiche delle tabelle.

Il sistema recepisce la tradizionale impostazione secondo cui il dolore è una componente del danno biologico, non una patologia autonoma suscettibile di valutazione indipendente.

In altri termini:

  • il dolore “ordinario” derivante da una lesione è considerato nel punteggio di invalidità;
  • il dolore persistente o particolarmente intenso può giustificare una personalizzazione del danno biologico, ma non costituisce una “menomazione aggiuntiva”.

Spazio per l’inserimento di nuove tipologie di danno: il margine normativo

L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, che trova attuazione nelle TUN, prevede che il giudice possa aumentare fino al 30 % l’importo tabellare qualora la menomazione incida in modo rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto.

Questo margine di personalizzazione rappresenta oggi il principale strumento giuridico per riconoscere condizioni cliniche particolari non espressamente previste, come appunto il dolore neuropatico post-traumatico.

In presenza di idonea documentazione clinica — diagnosi neurologica o algologica, referti specialistici, scale di valutazione validate — il DNPT può essere valorizzato:

  • come aggravamento funzionale della menomazione anatomica o neurologica già valutata;
  • come elemento di personalizzazione in ragione della sofferenza cronica e del peggioramento della qualità di vita.

In questo senso, il dolore neuropatico può trovare collocazione nel sistema TUN senza introdurre una voce nuova, ma attraverso un’interpretazione estensiva e medico-legale del concetto di danno biologico.

Verso un possibile riconoscimento autonomo

L’evoluzione scientifica e giurisprudenziale lascia intravedere, tuttavia, la possibilità di un futuro riconoscimento del DNPT come entità tabellare autonoma.

Le ragioni sono molteplici:

  • a chiara identificabilità clinica e diagnostica del dolore neuropatico;
  • la sua natura patologica autonoma, distinta dalla lesione anatomica originaria;
  • il suo impatto misurabile sulla qualità della vita e sulle attività quotidiane;
  • la crescente attenzione del legislatore verso i disturbi cronici e le patologie “funzionali”.

Non è escluso che in futuri aggiornamenti ministeriali della TUN o nelle linee guida medico-legali vengano introdotte sottovoci dedicate ai disturbi algici cronici, analogamente a quanto avvenuto per i disturbi post-traumatici psichici.

Considerazioni conclusive

Le nuove Tabelle Uniche Nazionali hanno senza dubbio razionalizzato il sistema di liquidazione del danno alla persona, ma non hanno esaurito la capacità evolutiva del diritto risarcitorio.

Il dolore neuropatico post-traumatico rappresenta un esempio paradigmatico di patologia clinicamente definita ma giuridicamente non codificata, che pone il sistema tabellare di fronte al rischio di semplificazione eccessiva.

Fino a quando non sarà prevista una voce specifica, il DNPT potrà e dovrà essere valorizzato:

  • attraverso la personalizzazione del danno biologico, ai sensi dell’art. 138 Cod. Ass.;
  • con una rigorosa documentazione medico-specialistica che ne dimostri l’autonomia patologica e l’impatto funzionale.

In prospettiva, il riconoscimento del dolore neuropatico come categoria autonoma di danno biologico sarebbe non solo coerente con l’evoluzione scientifica, ma anche con la funzione di equità sostanziale che le TUN dovrebbero perseguire.

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