Il cambiamento più significativo è stato quello di escludere dal campo di competenza del C.T.U. medico-legale la valutazione di pregiudizi che non hanno base organica, come il “dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione,” come stabilito dalla #Cassazione nel 2018. Questa modifica è stata accolta positivamente da molti, in quanto ha contribuito a definire meglio i confini tra aspetti medico-legali e aspetti soggettivi del danno.
⚠ Tuttavia, l’Osservatorio ha anche introdotto il concetto di “sofferenza menomazione-correlata,” che si riferisce alla sofferenza interiore causata da lesioni al benessere fisico. Questo ha creato un nuovo spazio di riflessione e discussione. In effetti, la valutazione di questa sofferenza richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo anche psichiatri e psicologi forensi per garantire una valutazione obiettiva e accurata.
Il medico-legale può offrire un contributo fondamentale in questo contesto, ma solo quando la sofferenza del danneggiato assume i connotati di un danno biologico di natura psichica, soggettivamente riconoscibile. La sofferenza soggettiva, tuttavia, rimane sempre un pregiudizio non obiettivabile e quindi non suscettibile di valutazione medico-legale.
Questa nuova terminologia, come “sofferenza menomazione-correlata,” sembra sovrapponibile al concetto di “sofferenza soggettiva interiore” precedentemente utilizzato nella Tabella di Milano. Pertanto, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale derivante da lesioni alla #salute sembra già essere coperta dalla valutazione della “sofferenza menomazione-correlata.”
In conclusione, le nuove direttive medico-legali introducono ulteriori elementi di riflessione nel campo della valutazione del danno biologico.
È essenziale mantenere chiarezza terminologica e definire chiaramente le competenze dei professionisti coinvolti per evitare duplicazioni e ambiguità nell’assegnazione dei risarcimenti.