Una percentuale di invalidità può essere tecnicamente corretta e comunque raccontare solo metà della storia.
Succede spesso con il dolore neuropatico cronico: la CTU fa l’elettromiografia, il tracciato è normale, la valutazione si chiude lì. Ma un’EMG normale dice solo che le fibre nervose di grosso calibro conducono bene — non dice nulla sulle piccole fibre, quelle che quando sono danneggiate producono bruciore, formicolii, ipersensibilità cutanea. Per vederle servono altri strumenti: biopsia cutanea, quantitative sensory testing, questionari come il DN4. Strumenti che esistono, ma che nella pratica standard raramente vengono richiesti.
E ora quella percentuale, giusta o sbagliata che sia, entra in un meccanismo ancora più rigido di prima. Dal 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (DPR 12/2025) fissa il valore economico di ogni punto di invalidità per sinistri stradali e responsabilità sanitaria. Il giudice può alzare fino al 30% la componente biologica per aspetti dinamico-relazionali documentati — ma non può “recuperare” una percentuale di partenza già sottostimata perché nessuno è andato a cercare la componente neuropatica.
E con la sentenza della Cassazione dello scorso aprile (n. 8630/2026), che ha reso la Tabella il parametro di riferimento quasi obbligato, scostarsene oggi richiede una motivazione molto più solida di ieri.
Il punto, quindi, non è la tabella. È il momento prima: quali esami si fanno, e chi sa cosa cercare.